Statuto e atto costitutivo.

STATUTO RCCF

Revisori Condominiali Certificati e Forensi

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI – FINALITÀ - DURATA

 

ARTICOLO 1

Costituzione Sede e Durata

L'Associazione Revisori Condominiali Certificati e Forensi, RCCF, rappresenta gli interessi professionali dei Revisori Contabili Condominiali che svolgono l’attività come professionisti certificati secondo le norme UNI o come Consulenti Tecnici o Periti del Tribunale.

L’Associazione, ha sede legale presso il domicilio professionale del Presidente Nazionale o come da atto costitutivo. La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

L’associazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l’unica proprietaria del marchio registrato “RCCF” nonché del logo, raffigurato e allegato, che ne contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso, gratuitamente, tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo, secondo le modalità stabilite dall’associazione, ed a condizione che l’uso del marchio “RCCF” non favorisca scopi di lucro, anche indirettamente, da parte di soggetti terzi ed estranei all’Associazione.

 

ARTICOLO 2

Scopi e Finalità

L’Associazione, costituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e che non ha fini di lucro, opera in campo europeo, per un’attiva difesa e un moderno sviluppo della professione di Revisore Contabile Condominiale, nel rispetto delle pari opportunità, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale, nel rispetto dalle normative vigenti per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

In particolare l’Associazione si propone i seguenti scopi:

  • contribuire a delineare e definire la figura professionale del Revisore Contabile Condominiale, ai sensi della legge n. 220/2012 e della legislazione futura;
  • adoperarsi affinché, la figura professionale del Revisore Contabile Condominiale, assuma il ruolo di attuatore della legge, nell’interesse della società civile nelle sue varie componenti, venendo a costituire il ruolo di garante per il Legislatore, per le Istituzioni, nell’interesse e a tutela dell’utenza;
  • rappresentare la categoria dei Revisori Contabili Condominiali nei vari organismi internazionali, europei e nazionali, i cui compiti riguardano gli interessi della categoria stessa;
  • favorire lo scambio di conoscenze, nell’ambito scientifico e culturale e, in particolare, i contatti fra organismi, Enti, Ordini Professionali e persone, partecipando ad organizzazioni e reti di secondo livello, tra associazioni ed ordini professionali;
  • costituire commissioni, comitati scientifici e culturali, conferendo anche borse di studio per lo sviluppo e le ricerche nel settore;
  • contribuire con la preparazione professionale, dei propri iscritti, secondo le normative vigenti ed il regolamento deontologico, alla giusta applicazione della legge, nel settore della revisione della contabilità condominiale, nell'interesse dell'utenza;
  • promuovere ogni azione per ottenere e modificare leggi che disciplinino la libera professione del Revisore Contabile Condominiale, anche con l’obiettivo di giungere ad un completo riconoscimento giuridico;
  • adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze sorte fra i singoli associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo, se del caso, arbitrati;
  • vigilare sull’indipendenza del Revisore Contabile Condominiale associato;
  • designare e nominare, fra gli associati, dove lo si ritenga opportuno, i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed organismi nei quali sia necessario promuovere la rappresentanza dell’Associazione e, comunque, della categoria professionale;
  • adempiere a tutti i compiti particolari che venissero deliberati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, ponendo in essere tutti quegli atti necessari al raggiungimento dei fini associativi;
  • consentire ai propri associati di utilizzare l’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013 e dell’art. 81 del D.Lgs. n. 59/2010 e loro future modifiche;
  • promuovere e favorire, tra i propri iscritti, una condotta rispettosa della deontologia professionale e, in generale, conforme alle norme vigenti;
  • tenere e curare il registro dei propri iscritti, attraverso la costituzione di Coordinamenti Regionali;
  • promuovere e costituire un Comitato Tecnico Scientifico che assicuri la formazione del Revisore Contabile Condominiale, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche;
  • favorire e stimolare la certificazione professionale dei propri iscritti, ai sensi delle norme UNI di riferimento e la loro iscrizione, presso l’albo unico nazionale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Periti Penali.

L’Associazione si prefigge, altresì, di promuovere e coordinare iniziative culturali, previdenziali, assistenziali, nonché favorire l’organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, l’ampliamento, la divulgazione e la qualificazione della cultura professionale del Revisore Contabile Condominiale anche mediante attività editoriale mirata ed eventuale creazione di una testata giornalistica .

L’Associazione, inoltre, si pone l’obiettivo di formare ed informare anche i docenti ed i condomini attraverso corsi e convegni.

Tali attività, al fine di garantire uno standard qualitativo omogeneo e di elevato livello di formazione, in ogni sede, vengono attribuite in esclusiva e svolte sotto il patrocinio della Sede Nazionale (tanto che l’iniziativa proposta provenga dagli organi nazionali o regionali), di necessaria intesa con il Comitato Tecnico Scientifico.

È facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo: pubblicazioni, libri, corsi di formazione e convegni.

 

ARTICOLO 3

Natura

L’Associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro. L’Associazione è apartitica e indipendente da movimenti politici di qualsiasi genere, da organizzazioni sindacali della proprietà, degli amministratori o dell’inquilinato. Può ricercare i momenti di collegamento con qualsiasi altra associazione/organizzazione anche a carattere federativo, operante in ambito nazionale, comunitario e internazionale, con reciprocità. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.

Il rapporto associativo si rinnova annualmente col pagamento della quota associativa e la verifica del mantenimento dei requisiti posseduti, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

 

TITOLO II

ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 4

Categorie di Associati.

Fondatori:

Sono associati fondatori, purché regolarmente iscritti, coloro che risultano dall’atto costitutivo della Associazione. Gli stessi hanno diritto di voto, in seno al Congresso ed al Consiglio Nazionale e possono assumere qualsiasi carica associativa, salvo le incompatibilità, previste dal presente statuto.

Gli associati fondatori devono rispettare gli stessi requisiti professionali dei soci ordinari e ad essi può essere rilasciata l’attestazione di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013.


Onorari:

Sono associati onorari coloro che, per i loro alti meriti culturali e professionali, onorino gli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale e con la maggioranza dei componenti il Consiglio, può nominare gli associati onorari.

Gli associati onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo associativo obbligatorio. Gli associati onorari possono ricoprire solo le cariche previste nel Collegio dei Probiviri, ma non hanno diritto di voto in seno all'Associazione.


Ordinari:

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

a) la maggior età;

b) la capacità di agire;

c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;

d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;

e) godimento dei diritti civili;

f) alternativamente:

  • essere revisore condominiale certificato UNI;
  • essere revisore condominiale Consulente Tecnico e/o Perito del Tribunale.

g) alternativamente:

    • aver superato una prova d’idoneità presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione;
    • aver superato con profitto la prova d'esame di un corso di formazione, in materia di revisione contabile condominiale, tenuto da RCCF o da quest’ultima riconosciuto.

    h) possesso della partita IVA, ad esclusione di chi svolge l'attività di revisore condominiale come dipendente;

    i) possesso di polizza di responsabilità civile professionale;

    k) non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o precedenti penali, a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

    l) non essere iscritti nel registro dei protestati.

    Entro un anno dall’iscrizione all’Associazione, gli associati ordinari, devono conseguire la certificazione UNI, qualora, la stessa, non sia posseduta al tempo dell’iscrizione. Entro 120 (centoventi) giorni dalla costituzione dell’associazione, i soci fondatori devono munirsi della polizza di cui alla lettera i) a pena di decadenza dallo status di associato.

    Ai soci ordinari viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione, nell’apposita sezione “Ordinari”.

    Hanno diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente statuto in quanto a loro è riconosciuto il diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

    In caso di soci che svolgono l’attività in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, i requisiti devono essere posseduti, dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori o dal dipendente.

    Il mantenimento dei requisiti è verificato, periodicamente, dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.


    Praticanti:

    Sono associati praticanti, le sole persone fisiche che non possiedono i requisiti di cui alla lettera f) della categoria ordinaria.

    Ad essi non viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ma sono muniti di un numero d’iscrizione.

    Hanno diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente statuto in quanto a loro è riconosciuto il diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

    Gli associati praticanti decadono dal loro status di iscritto all’Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano conseguito tutti i requisiti previsti per il socio ordinario, unitamente alla certificazione UNI.

     

    ARTICOLO 5

    Iscrizione all’Associazione. Requisiti

    Per l’iscrizione all’Associazione nella veste di associato ordinario il richiedente, deve presentare domanda alla Segreteria Nazionale che, successivamente, verificherà la sussistenza dei requisiti, previsti dal presente Statuto,

    L’iscrizione ha effetto dal giorno di approvazione della domanda, da parte del Consiglio, riunitosi per la valutazione della stessa e, quindi, comunicata al candidato, come verrà, analogamente, comunicato al candidato l’eventuale motivato di diniego alla sua iscrizione.

    La sottoscrizione della domanda d’iscrizione all’Associazione, comporta l’integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, quelle dei regolamenti vigenti e del relativo codice etico. All'atto dell'iscrizione dovrà fornire anche un indirizzo di posta elettronica certificata o strumento equipollente, per tutte le comunicazioni.

    Le iscrizioni degli associati sono soggette a verifica da parte del Segretario Nazionale, a suo insindacabile giudizio.

     

    ARTICOLO 6

    Doveri degli Associati

    L’associato è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto e del codice etico, nonché le deliberazioni dei competenti Organi Associativi.

    Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

    L’associato, convocato dal Collegio dei Probiviri, a qualunque titolo, è obbligato a presentarsi anche su piattaforma telematica e riferire in merito a quanto richiesto.

    L'associato, responsabilmente, deve comunicare alla Segreteria Nazionale il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

      

    ARTICOLO 7

    Contributi Associativi

    La misura della quota associativa nazionale annuale è stabilita entro il 30 novembre dell'anno precedente, dal Consiglio Nazionale ed a partire dal 31.12.2026 non può essere maggiorata di oltre il 10% di quella dell'anno precedente.

    La quota associativa nazionale deve essere versata, all’atto dell’accettazione della domanda iscrizione e, per gli anni successivi, in via anticipata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a mezzo c/c postale o bonifico bancario e comunque non oltre il 31 gennaio.

    Il Consiglio Nazionale stabilisce, altresì, l'indennità di ritardato pagamento, a cui saranno obbligati gli Associati che non abbiano provveduto al versamento, della quota associativa, nei termini previsti dal comma precedente.

     

    ARTICOLO 8

    Perdita della Qualità di Associato

    La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

    a) venir meno dei requisiti di onorabilità o professionalità di cui all’Art. 4. La qualità di associato, in tal caso, si perde dal giorno in cui la Segreteria Nazionale ha ricevuto la comunicazione;

    b) dimissioni, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata o altro strumento telematico equipollente alla Segreteria Nazionale dell’Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;

    c) espulsione decisa dalla Segreteria Nazionale o per provvedimento disciplinare divenuto esecutivo.

    Nel caso in cui la perdita della qualità di associato consegua ai motivi di cui alla lettera b) l’associato, cessato, potrà essere reintegrato nell’Associazione, previo controllo da parte del Segretario Nazionale. In questo caso l'associato che chiede di essere reintegrato deve provvedere alla presentazione dei documenti richiesti, al pagamento di tutte le quote arretrate e sottoporsi ad un esame di valutazione dei suoi requisiti professionali, se intende conservare il suo numero di iscrizione originario. Diversamente, può iscriversi come nuovo associato.

    Qualora, la Segreteria Nazionale, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a), abbia notizia, per iscritto della perdita dei requisiti di onorabilità dell'associato, eseguite le opportune verifiche, provvede ad inviare idoneo avviso all’interessato. Lo stesso, può far ricorso, corredato da idonea documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente Nazionale che, se lo ritiene opportuno, investe il Collegio Nazionale dei Probiviri.

    Trascorso il termine di 20 giorni, senza che il Collegio Nazionale dei Probiviri ne sia stato investito, la sospensione non ha più efficacia.

    L’associato che, per qualsiasi motivo, perda tale qualità, ovvero sia sospeso dall’Associazione, è tenuto a restituire, entro dieci giorni dalla data della sospensione o della decadenza:

    • timbro, concesso in uso, con il logo dell'Associazione ed il relativo numero di iscrizione,
    • ultima card associativa ricevuta;
    • ogni altro segno distintivo dell'Associazione.

    L’associato che non restituisca la tessera, il timbro e altro segno distintivo con il logo RCCF, in suo possesso, entro il termine sopra indicato, sarà comunque tenuto al pagamento delle quote associative dovute, anche coattivamente.

    L’associato decaduto o sospeso perde ogni diritto di utilizzare i segni distintivi e il logo RCCF o di fare riferimento, in qualsiasi modo all’Associazione. In caso contrario, sarà perseguibile civilmente e penalmente per ogni abuso.

    L'associato, non in regola con il versamento delle quote associative, che presenta le dimissioni, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, è comunque tenuto al versamento delle quote associative annuali maturate.

     

    TITOLO III

    ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

    ARTICOLO 9

    Organi Nazionali

     

    Sono organi Nazionali dell’Associazione:

    • il Congresso Nazionale;
    • il Consiglio Nazionale;
    • la Giunta Nazionale;
    • la Conferenza dei Coordinatori Regionali;
    • il Presidente Nazionale;
    • il Segretario Nazionale;
    • il Tesoriere Nazionale;
    • il Collegio Nazionale dei Probiviri;
    • il Comitato Tecnico

     

    ARTICOLO 10

    Sono Organi Territoriali

    • il Coordinatore Interregionale;
    • il Coordinatore Regionale;
    • l’Assemblea del Coordinamento

     

    ARTICOLO 11

    Congresso Nazionale

    Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea dell’Associazione.

    Ad esso compete, esclusivamente, il diritto di definire l’indirizzo politico dell’Associazione nonché di modificare il presente Statuto.

    Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni quattro anni.

     

    ARTICOLO 12

    Composizione del Congresso Nazionale

    Il Congresso è composto:

    • da tutti i soci ordinari che rivestono qualsivoglia carica associative, anche per delega, nessuna esclusa;
    • dai delegati, eletti nei Coordinamenti regionali e dalle rispettive assemblee, in ragione di un delegato ogni ottanta associati praticanti e/o ordinari o frazione superiore a dieci;

    Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale e di prendere la parola, ma non di voto.

    Il delegato e ogni associato deve essere in regola con il versamento dei contributi associativi, relativi all’anno in corso, il cui pagamento deve pervenire, alla Tesoreria di competenza, entro la data di convocazione del Congresso.

    I nominativi dei delegati regionali al Congresso Nazionale, devono pervenire al Segretario Nazionale, almeno venti giorni prima dell’apertura del Congresso.


    ARTICOLO 13

    Convocazione del Congresso Nazionale

    Il Congresso Nazionale viene convocato, dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro anni, entro il 30 novembre.

    Viene convocato, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, o il Presidente Nazionale ne ravvisino l’opportunità, o 1/5 degli associati ordinari, in regola con il versamento delle quote associative, ne facciano motivata richiesta.

    La convocazione del Congresso Nazionale, in via ordinaria, deve avvenire a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata o altro strumento telematico equipollente, spedita almeno 45 giorni prima della riunione, per gli aventi diritto di voto e, per e-mail o fax per tutti gli altri.

    In via straordinaria, per casi urgenti, deve essere convocato almeno 30 giorni prima.

    La convocazione, deve contenere l’indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

    All’atto della convocazione, il Presidente Nazionale invita il Presidente del Collegio dei Probiviri a nominare la Commissione verifica poteri, composta da n.3 associati ordinari, oltre al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale.

    La Commissione ha il compito di controllare la regolarità della convocazione, di verificare il rispetto dei requisiti degli associati, aventi diritto di voto e di definire il numero dei consiglieri da eleggere, su base regionale o del raggruppamento di più regioni.

     

    ARTICOLO 14

    Attribuzioni del Congresso Nazionale

    Il Congresso stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione.

    Elegge, nel rispetto delle pari opportunità, fra i propri associati/associate:

    • i Consiglieri Componenti il Consiglio Nazionale;
    • il Presidente Nazionale;

    I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti in ragione di uno ogni ottanta associati, in regola con il versamento dei contributi associativi, conteggiati alla data della convocazione del Congresso ed eletti Regione per Regione fra i candidati. Le elezioni avvengono con voto palese e tutti gli aventi diritto di voto al Congresso, eleggono almeno un candidato per Regione, tra quelle con almeno cinquanta iscritti.

    Il Congresso Nazionale delibera:

    • sulla relazione del Presidente Nazionale;
    • sulla relazione finanziaria;
    • sulle modifiche dello Statuto;
    • sullo scioglimento dell’Associazione;
    • sulla politica associativa generale e

    L’assemblea è valida se sono presenti o rappresentati, per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto. Questi deliberano a maggioranza degli intervenuti.

    Possono proporre modifiche allo Statuto:

    • il Presidente Nazionale;
    • il Consiglio Nazionale;
    • la Conferenza dei Coordinatori regionali;

    Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti il Congresso Nazionale e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

    Lo Statuto e le norme deontologiche sono, immediatamente, obbligatorie per tutti gli associati. Devono essere inviate dalla Segreteria Nazionale, via e-mail, a tutti gli associati.

    Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

     

    ARTICOLO 15

    Costituzione del Congresso Nazionale

    All’atto dell’insediamento del Congresso Nazionale vengono nominati:

    • il Presidente;
    • il Vice Presidente;
    • il Segretario;
    • quattro Scrutatori.

    Il quorum costitutivo viene fissato all'inizio del Congresso e proclamato dal Presidente e rimane inalterato per tutta la durata del Congresso.

     

    ARTICOLO 16

    Composizione del Consiglio Nazionale

    ll Consiglio Nazionale è composto:

    • dal Presidente Nazionale;
    • dal Vice Presidente Nazionale vicario e Segretario;
    • dal Tesoriere Nazionale;
    • dal Coordinatore Nazionale;
    • dai Coordinatori Interregionali;
    • dai Coordinatori Regionali;
    • dai Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
    • dagli Associati fondatori, regolarmente iscritti all’Associazione.

    Qualora per morte o per qualsiasi impedimento, un Componente del Consiglio Nazionale, non possa più prendere parte al Consiglio stesso, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti al Congresso e, in caso di impossibilità di operare in tal modo, il nuovo componente sarà individuato dal Presidente Nazionale.

    I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare esclusivamente da altri consiglieri nazionali.

    Ogni consigliere nazionale non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere presentate per iscritto.

     

    ARTICOLO 17

    Convocazione del Consiglio Nazionale

    Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

    Sia in via ordinaria che in via straordinaria, il Consiglio può essere convocato a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica certificata, spedito almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’esatto ordine del giorno.

    Le riunioni sono valide se sono presenti o rappresentati per delega, almeno la metà degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, qualora non sia richiesto un quorum diverso. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, con l’utilizzo di piattaforme legali, che consentano l’identificazione dei partecipanti e la registrazione delle espressioni di voto.

     

    ARTICOLO 18

    Attribuzioni del Consiglio Nazionale

    Spetta al Consiglio Nazionale:

    • attuare l’indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale;
    • ratificare la composizione della Giunta Esecutiva Nazionale, composta come previsto dall’art. 23;
    • indicare al Presidente Nazionale, i rappresentanti dell'Associazione, da designare in altri Enti o Associazioni;
    • ratificare la nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, dei suoi componenti e del Responsabile dello sportello a tutela del condomino;
    • approvare bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere Nazionale, su direttiva del Presidente Nazionale, previo parere positivo del Segretario Nazionale. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 maggio dell’anno successivo; l’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre,
    • decidere sulla nomina degli associati onorari, con la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale;
    • deferire il Presidente Nazionale, per la revoca al Collegio Nazionale dei Probiviri, con la maggioranza dei 2/3 degli appartenenti al Consiglio Nazionale;
    • adempiere a tutte le attribuzioni che a esso siano demandate dal presente statuto;
    • indicare le modalità per il rilascio e rinnovo delle card associative da parte della Segreteria Generale Nazionale e degli attestati di appartenenza all'associazione;
    • modificare lo Statuto, limitatamente, al recepimento di indirizzi, prescrizioni e requisiti richiesti da eventuali normative di riferimento nazionali ed europee del “Sistema della qualità professionale”. Le modifiche devono essere approvate, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto al Consiglio Nazionale.

     

    ARTICOLO 19

    La Conferenza dei Coordinatori Regionali

    La Conferenza dei Coordinatori Regionali è convocata dal Presidente Nazionale e ha il compito di indicare l’organizzazione delle attività da coordinare a livello regionale, sentite le necessità di ogni Regione, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale e sentito il Coordinatore Nazionale. È presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta dal Coordinatore Nazionale, dai Coordinatori Interregionali, dai Coordinatori Regionali, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

    Il Presidente Nazionale nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l’attività.

    Le convocazioni devono pervenire, per posta elettronica certificata, fax o o altro strumento telematico equipollente almeno 15 giorni prima della data fissata per la Conferenza.

     

    ARTICOLO 20

    Presidente e Vice Presidenti Nazionale e Presidente Onorario

    Il Presidente Nazionale:

    Ha la legale rappresentanza dell’Associazione Nazionale, ne firma gli atti, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale che presiede; il Consiglio Nazionale determina il suo rimborso annuale.

    Nomina:

    • il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale che, solo se scelti fra i membri del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto; il Consiglio Nazionale determina il loro rimborso annuale;
    • il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e i suoi membri, anche fra i non associati;
    • il Coordinatore Nazionale e, sentito il parere di quest’ultimo, i Coordinatori Interregionali e i Coordinatori Regionali scelti, esclusivamente, fra associati ordinari che non rivestano altre cariche all’interno della regione stessa.

    Sentito il parere non vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale può, in caso di eccezionale gravità, motivando, sospendere dalle funzioni tutti coloro che ricoprano cariche nell’Associazione, con esclusione dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. La sospensione deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla decisione, al Collegio Nazionale dei Probiviri, per gli adempimenti conseguenti, pena la decadenza del provvedimento.

    Il Presidente Nazionale non può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative.

     Il Vice Presidente Vicario Nazionale:

    Sostituisce il Presidente unicamente in caso di impedimento, sospensione o dimissioni dello stesso. Può svolgere altre funzioni per delega del Presidente.

     Il Presidente Nazionale Onorario:

    La qualifica di “Presidente Nazionale Onorario”, viene conferita, automaticamente, a tutti i Presidenti Nazionali uscenti che restano iscritti all'associazione.

     

    ARTICOLO 21

    Segretario Nazionale

    Il Segretario Nazionale cura l’organizzazione generale dell’Associazione. Allo stesso compete l’espulsione degli associati, per la perdita dei requisiti di cui agli art. 4 e 5; rilascia, inoltre, parere favorevole ai bilanci annuali, predisposti dal Tesoriere Nazionale, su indicazione del Presidente Nazionale.

    Il Segretario è tenuto a presentare il bilancio consuntivo annuale al Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di aprile dell’anno successivo.

    Il Segretario Nazionale non può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative, ad eccezione delle deroghe temporanee, concesse nell’atto costitutivo dell’associazione.

    Il Segretario Nazionale nomina il responsabile dell’ufficio stampa dell’Associazione e i componenti dello sportello a tutela del condomino. Lo stesso può nominare un coadiutore, qualora lo richiedano le esigenze della segreteria nazionale.

     

    ARTICOLO 22

    Tesoriere Nazionale

    Il Tesoriere Nazionale sovrintende alla gestione finanziaria in conformità al bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Nazionale. Lo stesso ha la legale rappresentanza dell’Associazione, per l’apertura di conti correnti bancari, intestati all’Associazione e ne cura la gestione ordinaria. Tiene e cura la contabilità dell’associazione e provvede agli adempimenti fiscali, previsti dalla legge.

    Non può effettuare spese diverse, da quelle correnti ordinarie senza il consenso del Presidente Nazionale, che ha sempre la responsabilità della conduzione della Tesoreria Nazionale.

    È compito della Tesoreria Nazionale aprire un conto rubricato con duplice intestazione a firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

    Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio annuale e lo sottopone al parere favorevole del Segretario Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno.

    È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

    Il Tesoriere Nazionale può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative.

     

    ARTICOLO 23

    Giunta Esecutiva Nazionale

    La Giunta Esecutiva Nazionale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione. È composta da:

    • il Presidente Nazionale;
    • il Vice Presidente Nazionale;
    • il Segretario Nazionale;
    • il Tesoriere Nazionale;
    • il Coordinatore Nazionale;
    • i Coordinatori Interregionali;
    • I Coordinatori Regionali;
    • il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
    • il Segretario del Comitato Tecnico Scientifico;

    La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale che ne fissa l’ordine del giorno.

    Le deliberazioni della Giunta Nazionale sono valide quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforme che consentano l’identificazione dei partecipanti e la registrazione della seduta.

    Il Presidente Nazionale può convocare l’Ufficio di Presidenza per attività di consultazione ed indirizzo per le sue decisioni. Dell’Ufficio di Presidenza fanno parte tutti i componenti della Giunta Esecutiva ad eccezione dei Coordinatori Regionali.

    Spetta alla Giunta Esecutiva Nazionale attuare l’indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale.

     

    ARTICOLO 24

    Collegio Nazionale dei Probiviri

    Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Fra gli effettivi stessi il Collegio elegge il Presidente ed un Vice Presidente.

    La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

    I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono eletti dal Congresso Nazionale fra Associati Ordinari o Praticanti ed in numero non superiore a due, anche fra persone estranee all’Associazione, purché magistrati, docenti universitari in materie giuridiche o liberi professionisti ordinistici e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.

    Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti fra i componenti con votazione a maggioranza semplice.

    Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta di esaminare e giudicare sulle seguenti materie:

    • la disciplina associativa;
    • la correttezza morale e professionale degli associati;
    • la violazione delle norme statutarie e deontologiche;
    • i diritti degli associati derivanti dal presente

    Esso è inoltre investito dell’interpretazione del presente Statuto e delle norme deontologiche.

    Il Collegio giudica altresì sulla revoca del Presidente Nazionale, provvedendo, provvisoriamente, alla sospensione del medesimo dalle funzioni, a seguito di deferimento dei due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale.

    È sempre collegio unico per tutti gli interessati che lo richiedono e quando si debba giudicare un Presidente Nazionale od un Coordinatore Territoriale anche per fatti non attinenti alle loro cariche. Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri applicare le seguenti sanzioni a carico degli Associati con cariche associative di qualunque tipo e livello:

    • avvertimento scritto;
    • censura;
    • sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore a sei mesi;
    • espulsione dall’Associazione per motivi diversi dalla morosità.

    Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento di denuncia, esposto o simili notizie, costituirà un collegio giudicante composto di cinque membri che provvederà alla relativa istruttoria, terminata la quale deciderà a maggioranza.

    La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili.

    Tale giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell’Art. 806 c.p.c.

    Nessun provvedimento può essere adottato, nei confronti di un Associato se, lo stesso, non è stato invitato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec o altro strumento telematico equipollente, a presentare proprie memorie difensive, entro i 30 giorni precedenti la riunione dei Probiviri, per la discussione.

     

    ARTICOLO 25

    Collegio dei revisori dei conti

    Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente, e da tre componenti supplenti. Deve riunirsi almeno una volta all’anno e ad esso spetta controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.

    La relazione del Collegio deve essere portata a conoscenza per iscritto a tutti i Consiglieri Nazionali unitamente ai bilanci.

    Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza.

     

    ARTICOLO 26

    Comitato Tecnico Scientifico Nazionale

    Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha la funzione, in via esclusiva, di sviluppare, ampliare e diffondere fra i revisori la cultura delle materie che riguardano la professione, proponendo adeguati piani di studi patrocinando, accreditando ed agevolando corsi di formazione e specializzazione professionale, nonché la formazione dei docenti, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale, come previsto all’Art. 2.

    Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

    Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi.

    Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

    Si tratta di un Comitato Tecnico Scientifico adottato in forma indiretta e tutti i rispettivi componenti sono indennizzati per l’attività svolta.

     

    ARTICOLO 27

    Coordinatore Nazionale

    Il Coordinatore Nazionale sovraintende ai coordinamenti interregionali e riferisce al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale.

    Coadiuva l’ufficio del Presidente Nazionale e quello del Segretario Nazionale.

    Riceve e raccoglie le comunicazioni dei coordinatori interregionali ed è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte dei Coordinatori Interregionali.

    Rimette al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai coordinamenti territoriali.

     

    ARTICOLO 28

    Coordinatore Interregionale

    Il Coordinatore Interregionale sovraintende ai coordinamenti regionali e riferisce al Coordinatore Nazionale.

    Riceve e raccoglie le comunicazioni dei Coordinatori Regionali ed è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte dei Coordinatori Regionali.

    Rimette al Coordinatore Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai coordinamenti territoriali.

     

    ARTICOLO 29

    Coordinatore Regionale

    Il Coordinatore Regionale coordina i soci regionali e riferisce al Coordinatore Interregionale.

    Il Coordinatore Regionale è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte degli Associati della o delle Regioni che gli sono state assegnate.

    In particolare vigila sull’osservanza del divieto di svolgere alcuna attività di natura commerciale o avente fine di lucro, a livello regionale, per il mezzo dei simboli, marchi, denominazioni o altri elementi distintivi dell’associazione e rimette al Coordinatore Interregionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai soci del territorio.

    Convoca assemblea regionale per designare i componenti del Consiglio Nazionale.

     

    RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

    ARTICOLO 30

    Responsabilità degli Associati

    Ferma restando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 38 del codice civile, per quanto concerne, invece, le obbligazioni assunte senza autorizzazione scritta di chi ne ha la competenza, risponde, esclusivamente e interamente, colui che le ha assunte.

    All’infuori di tale ipotesi, all’Associato non potrà essere imposto alcun obbligo associativo se non quello del pagamento delle quote associative annuali.

     

    TITOLO IV

    NORME GENERALI E REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

    ARTICOLO 31

    Durata delle Cariche Associative, Compensi e Rimborsi spese

    Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni salvo diverse disposizioni di legge.

    Al fine di garantire omogeneità e semplicità organizzativa, gli Organi Territoriali, anche qualora il quadriennio di durata in carica non dovesse coincidere con quello degli Organi Nazionali, dovranno essere rinnovati prima della convocazione del Congresso Ordinario.

    Coloro che abbiano sostituito nel corso dell’anno un componente di un organo associativo prima della scadenza del suo mandato, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale sono subentrati.

    Le elezioni avvengono sempre con voto palese.

    Le cariche associative sono gratuite, salve le deroghe di questo Statuto.

    E’ ammesso un compenso solo se preventivamente deliberato. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute.

    Rispetto alla medesima carica elettiva non è ammesso – e nel caso è da ritenersi nullo - il terzo mandato consecutivo in capo al medesimo associato.

    Sono esclusi, dal limite di cui sopra, le cariche relative al Comitato Tecnico Scientifico, al Collegio Nazionale dei Probiviri e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.


    ARTICOLO 32

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    Gli Associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

    Il procedimento disciplinare deve essere avviato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

     

    ARTICOLO 33

    SANZIONI DISCIPLINARI

    •  avvertimento scritto;
    • censura;
    • sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore a sei mesi;
    • espulsione dall’Associazione per motivi diversi dalla morosità.

    Le sanzioni disciplinari sono:

    1. l’avvertimento scritto, che consiste in una dichiarazione di monito;
    2. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
    3. la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non superiore a sei mesi;
    4. l’espulsione dall’Associazione.

    Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’Associazione.

     

    TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE

    ARTICOLO 34

    Privacy

    Ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, è fatto divieto a tutti gli Associati, di fornire a terzi estranei all’Associazione i nominativi e gli indirizzi degli Associati, salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi. L’inosservanza di tale divieto comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri. In caso di perdita della qualità di associato, l’inadempiente sarà passibile delle sanzioni previste a norma di legge.

    In aderenze alle normative vigenti, sono consentite e si intendono autorizzate le pubblicazioni sul sito internet dell’associazione i nominativi degli iscritti.

     

    ARTICOLO 35

    Scioglimento dell’Associazione

    Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina i liquidatori, stabilendone i poteri e adotta, altresì, le decisioni, relative alla destinazione delle risorse del fondo comune, in conformità alle norme vigenti. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad associazioni aventi le stesse finalità.

     

    ARTICOLO 36

    Codice Etico

    Gli obblighi deontologici degli Associati sono disciplinati dal codice etico che regola i rapporti fra gli Associati RCCF, fra gli Associati RCCF e gli Organi dell’Associazione tutta, fra gli Associati RCCF e i terzi. La condotta degli Associati, secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E’ demandata al Consiglio Nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli Associati si dovranno attenere.

     

    ARTICOLO 37

    Altre norme finali

    L’iscrizione all’Associazione è consentita esclusivamente presso il Coordinamento Regionale competente, in relazione al domicilio professionale dell’iscritto.

    Entro un anno dalla costituzione della summenzionata Associazione, ciascun associato fondatore, a pena di decadenza dalla qualità di socio, deve provare di esser in possesso della certificazione UNI di riferimento per i revisori condominiali.

     


    DOWNLOAD ATTO COSTITUTIVO

    Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale di Teramo

    Ufficio Territoriale di Giulianova

    Registrazione statuto: Codice ufficio TAI, serie 3, numero 198, del 29/05/2025

    Identificativo telematico TAI25L000198000PG


    DOWNLOAD STATUTO

    Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale di Teramo

    Ufficio Territoriale di Giulianova

    Registrazione statuto: Codice ufficio TAI, serie 3, numero 221, del 03/07/2025

    Identificativo telematico TAI25L000221000TK

    Informativa sulla privacy

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