Associazione professionale presente:
- nel Registro dei Rappresentanti di Interesse della Camera dei Deputati;
- nel Registro dei Portatori di Interesse del MIMIT;
- nella II sezione dell'Elenco Ministeriale MIMIT, tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.
"Lex, scientia et conscientia."
Associazione professionale costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in G.U. n. 22 del 26/01/2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
STATUTO RCCF
Revisori Condominiali Certificati e Forensi
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI – FINALITÀ - DURATA
ARTICOLO 1
Costituzione Sede e Durata
L'Associazione Revisori Condominiali Certificati e Forensi, RCCF, rappresenta gli interessi professionali dei Revisori Contabili Condominiali che svolgono l’attività come professionisti certificati secondo le norme UNI o come Consulenti Tecnici o Periti del Tribunale.
L’Associazione, ha sede legale presso il domicilio professionale del Presidente Nazionale o come da atto costitutivo. La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
L’associazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l’unica proprietaria del marchio registrato “RCCF” nonché del logo, raffigurato e allegato, che ne contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso, gratuitamente, tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo, secondo le modalità stabilite dall’associazione, ed a condizione che l’uso del marchio “RCCF” non favorisca scopi di lucro, anche indirettamente, da parte di soggetti terzi ed estranei all’Associazione.
ARTICOLO 2
Scopi e Finalità
L’Associazione, costituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e che non ha fini di lucro, opera in campo europeo, per un’attiva difesa e un moderno sviluppo della professione di Revisore Contabile Condominiale, nel rispetto delle pari opportunità, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale, nel rispetto dalle normative vigenti per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
In particolare l’Associazione si propone i seguenti scopi:
L’Associazione si prefigge, altresì, di promuovere e coordinare iniziative culturali, previdenziali, assistenziali, nonché favorire l’organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, l’ampliamento, la divulgazione e la qualificazione della cultura professionale del Revisore Contabile Condominiale anche mediante attività editoriale mirata ed eventuale creazione di una testata giornalistica .
L’Associazione, inoltre, si pone l’obiettivo di formare ed informare anche i docenti ed i condomini attraverso corsi e convegni.
Tali attività, al fine di garantire uno standard qualitativo omogeneo e di elevato livello di formazione, in ogni sede, vengono attribuite in esclusiva e svolte sotto il patrocinio della Sede Nazionale (tanto che l’iniziativa proposta provenga dagli organi nazionali o regionali), di necessaria intesa con il Comitato Tecnico Scientifico.
È facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo: pubblicazioni, libri, corsi di formazione e convegni.
ARTICOLO 3
Natura
L’Associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro. L’Associazione è apartitica e indipendente da movimenti politici di qualsiasi genere, da organizzazioni sindacali della proprietà, degli amministratori o dell’inquilinato. Può ricercare i momenti di collegamento con qualsiasi altra associazione/organizzazione anche a carattere federativo, operante in ambito nazionale, comunitario e internazionale, con reciprocità. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
Il rapporto associativo si rinnova annualmente col pagamento della quota associativa e la verifica del mantenimento dei requisiti posseduti, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
TITOLO II
ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI
ARTICOLO 4
Categorie di Associati.
Fondatori:
Sono associati fondatori, purché regolarmente iscritti, coloro che risultano dall’atto costitutivo della Associazione. Gli stessi hanno diritto di voto, in seno al Congresso ed al Consiglio Nazionale e possono assumere qualsiasi carica associativa, salvo le incompatibilità, previste dal presente statuto.
Gli associati fondatori devono rispettare gli stessi requisiti professionali dei soci ordinari e ad essi può essere rilasciata l’attestazione di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013.
Onorari:
Sono associati onorari coloro che, per i loro alti meriti culturali e professionali, onorino gli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale e con la maggioranza dei componenti il Consiglio, può nominare gli associati onorari.
Gli associati onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo associativo obbligatorio. Gli associati onorari possono ricoprire solo le cariche previste nel Collegio dei Probiviri, ma non hanno diritto di voto in seno all'Associazione.
Ordinari:
Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:
a) la maggior età;
b) la capacità di agire;
c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
e) godimento dei diritti civili;
f) alternativamente:
g) alternativamente:
h) possesso della partita IVA, ad esclusione di chi svolge l'attività di revisore condominiale come dipendente;
i) possesso di polizza di responsabilità civile professionale;
k) non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o precedenti penali, a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
l) non essere iscritti nel registro dei protestati.
Entro un anno dall’iscrizione all’Associazione, gli associati ordinari, devono conseguire la certificazione UNI, qualora, la stessa, non sia posseduta al tempo dell’iscrizione. Entro 120 (centoventi) giorni dalla costituzione dell’associazione, i soci fondatori devono munirsi della polizza di cui alla lettera i) a pena di decadenza dallo status di associato.
Ai soci ordinari viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione, nell’apposita sezione “Ordinari”.
Hanno diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente statuto in quanto a loro è riconosciuto il diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
In caso di soci che svolgono l’attività in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, i requisiti devono essere posseduti, dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori o dal dipendente.
Il mantenimento dei requisiti è verificato, periodicamente, dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.
Praticanti:
Sono associati praticanti, le sole persone fisiche che non possiedono i requisiti di cui alla lettera f) della categoria ordinaria.
Ad essi non viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ma sono muniti di un numero d’iscrizione.
Hanno diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente statuto in quanto a loro è riconosciuto il diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
Gli associati praticanti decadono dal loro status di iscritto all’Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano conseguito tutti i requisiti previsti per il socio ordinario, unitamente alla certificazione UNI.
ARTICOLO 5
Iscrizione all’Associazione. Requisiti
Per l’iscrizione all’Associazione nella veste di associato ordinario il richiedente, deve presentare domanda alla Segreteria Nazionale che, successivamente, verificherà la sussistenza dei requisiti, previsti dal presente Statuto,
L’iscrizione ha effetto dal giorno di approvazione della domanda, da parte del Consiglio, riunitosi per la valutazione della stessa e, quindi, comunicata al candidato, come verrà, analogamente, comunicato al candidato l’eventuale motivato di diniego alla sua iscrizione.
La sottoscrizione della domanda d’iscrizione all’Associazione, comporta l’integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, quelle dei regolamenti vigenti e del relativo codice etico. All'atto dell'iscrizione dovrà fornire anche un indirizzo di posta elettronica certificata o strumento equipollente, per tutte le comunicazioni.
Le iscrizioni degli associati sono soggette a verifica da parte del Segretario Nazionale, a suo insindacabile giudizio.
ARTICOLO 6
Doveri degli Associati
L’associato è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto e del codice etico, nonché le deliberazioni dei competenti Organi Associativi.
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
L’associato, convocato dal Collegio dei Probiviri, a qualunque titolo, è obbligato a presentarsi anche su piattaforma telematica e riferire in merito a quanto richiesto.
L'associato, responsabilmente, deve comunicare alla Segreteria Nazionale il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del presente statuto.
ARTICOLO 7
Contributi Associativi
La misura della quota associativa nazionale annuale è stabilita entro il 30 novembre dell'anno precedente, dal Consiglio Nazionale ed a partire dal 31.12.2026 non può essere maggiorata di oltre il 10% di quella dell'anno precedente.
La quota associativa nazionale deve essere versata, all’atto dell’accettazione della domanda iscrizione e, per gli anni successivi, in via anticipata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a mezzo c/c postale o bonifico bancario e comunque non oltre il 31 gennaio.
Il Consiglio Nazionale stabilisce, altresì, l'indennità di ritardato pagamento, a cui saranno obbligati gli Associati che non abbiano provveduto al versamento, della quota associativa, nei termini previsti dal comma precedente.
ARTICOLO 8
Perdita della Qualità di Associato
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità o professionalità di cui all’Art. 4. La qualità di associato, in tal caso, si perde dal giorno in cui la Segreteria Nazionale ha ricevuto la comunicazione;
b) dimissioni, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata o altro strumento telematico equipollente alla Segreteria Nazionale dell’Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
c) espulsione decisa dalla Segreteria Nazionale o per provvedimento disciplinare divenuto esecutivo.
Nel caso in cui la perdita della qualità di associato consegua ai motivi di cui alla lettera b) l’associato, cessato, potrà essere reintegrato nell’Associazione, previo controllo da parte del Segretario Nazionale. In questo caso l'associato che chiede di essere reintegrato deve provvedere alla presentazione dei documenti richiesti, al pagamento di tutte le quote arretrate e sottoporsi ad un esame di valutazione dei suoi requisiti professionali, se intende conservare il suo numero di iscrizione originario. Diversamente, può iscriversi come nuovo associato.
Qualora, la Segreteria Nazionale, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a), abbia notizia, per iscritto della perdita dei requisiti di onorabilità dell'associato, eseguite le opportune verifiche, provvede ad inviare idoneo avviso all’interessato. Lo stesso, può far ricorso, corredato da idonea documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente Nazionale che, se lo ritiene opportuno, investe il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Trascorso il termine di 20 giorni, senza che il Collegio Nazionale dei Probiviri ne sia stato investito, la sospensione non ha più efficacia.
L’associato che, per qualsiasi motivo, perda tale qualità, ovvero sia sospeso dall’Associazione, è tenuto a restituire, entro dieci giorni dalla data della sospensione o della decadenza:
L’associato che non restituisca la tessera, il timbro e altro segno distintivo con il logo RCCF, in suo possesso, entro il termine sopra indicato, sarà comunque tenuto al pagamento delle quote associative dovute, anche coattivamente.
L’associato decaduto o sospeso perde ogni diritto di utilizzare i segni distintivi e il logo RCCF o di fare riferimento, in qualsiasi modo all’Associazione. In caso contrario, sarà perseguibile civilmente e penalmente per ogni abuso.
L'associato, non in regola con il versamento delle quote associative, che presenta le dimissioni, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, è comunque tenuto al versamento delle quote associative annuali maturate.
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9
Organi Nazionali
Sono organi Nazionali dell’Associazione:
ARTICOLO 10
Sono Organi Territoriali
ARTICOLO 11
Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea dell’Associazione.
Ad esso compete, esclusivamente, il diritto di definire l’indirizzo politico dell’Associazione nonché di modificare il presente Statuto.
Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni quattro anni.
ARTICOLO 12
Composizione del Congresso Nazionale
Il Congresso è composto:
Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale e di prendere la parola, ma non di voto.
Il delegato e ogni associato deve essere in regola con il versamento dei contributi associativi, relativi all’anno in corso, il cui pagamento deve pervenire, alla Tesoreria di competenza, entro la data di convocazione del Congresso.
I nominativi dei delegati regionali al Congresso Nazionale, devono pervenire al Segretario Nazionale, almeno venti giorni prima dell’apertura del Congresso.
ARTICOLO 13
Convocazione del Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale viene convocato, dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro anni, entro il 30 novembre.
Viene convocato, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, o il Presidente Nazionale ne ravvisino l’opportunità, o 1/5 degli associati ordinari, in regola con il versamento delle quote associative, ne facciano motivata richiesta.
La convocazione del Congresso Nazionale, in via ordinaria, deve avvenire a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata o altro strumento telematico equipollente, spedita almeno 45 giorni prima della riunione, per gli aventi diritto di voto e, per e-mail o fax per tutti gli altri.
In via straordinaria, per casi urgenti, deve essere convocato almeno 30 giorni prima.
La convocazione, deve contenere l’indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
All’atto della convocazione, il Presidente Nazionale invita il Presidente del Collegio dei Probiviri a nominare la Commissione verifica poteri, composta da n.3 associati ordinari, oltre al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale.
La Commissione ha il compito di controllare la regolarità della convocazione, di verificare il rispetto dei requisiti degli associati, aventi diritto di voto e di definire il numero dei consiglieri da eleggere, su base regionale o del raggruppamento di più regioni.
ARTICOLO 14
Attribuzioni del Congresso Nazionale
Il Congresso stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione.
Elegge, nel rispetto delle pari opportunità, fra i propri associati/associate:
I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti in ragione di uno ogni ottanta associati, in regola con il versamento dei contributi associativi, conteggiati alla data della convocazione del Congresso ed eletti Regione per Regione fra i candidati. Le elezioni avvengono con voto palese e tutti gli aventi diritto di voto al Congresso, eleggono almeno un candidato per Regione, tra quelle con almeno cinquanta iscritti.
Il Congresso Nazionale delibera:
L’assemblea è valida se sono presenti o rappresentati, per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto. Questi deliberano a maggioranza degli intervenuti.
Possono proporre modifiche allo Statuto:
Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti il Congresso Nazionale e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Lo Statuto e le norme deontologiche sono, immediatamente, obbligatorie per tutti gli associati. Devono essere inviate dalla Segreteria Nazionale, via e-mail, a tutti gli associati.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
ARTICOLO 15
Costituzione del Congresso Nazionale
All’atto dell’insediamento del Congresso Nazionale vengono nominati:
Il quorum costitutivo viene fissato all'inizio del Congresso e proclamato dal Presidente e rimane inalterato per tutta la durata del Congresso.
ARTICOLO 16
Composizione del Consiglio Nazionale
ll Consiglio Nazionale è composto:
Qualora per morte o per qualsiasi impedimento, un Componente del Consiglio Nazionale, non possa più prendere parte al Consiglio stesso, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti al Congresso e, in caso di impossibilità di operare in tal modo, il nuovo componente sarà individuato dal Presidente Nazionale.
I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare esclusivamente da altri consiglieri nazionali.
Ogni consigliere nazionale non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere presentate per iscritto.
ARTICOLO 17
Convocazione del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
Sia in via ordinaria che in via straordinaria, il Consiglio può essere convocato a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica certificata, spedito almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’esatto ordine del giorno.
Le riunioni sono valide se sono presenti o rappresentati per delega, almeno la metà degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, qualora non sia richiesto un quorum diverso. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, con l’utilizzo di piattaforme legali, che consentano l’identificazione dei partecipanti e la registrazione delle espressioni di voto.
ARTICOLO 18
Attribuzioni del Consiglio Nazionale
Spetta al Consiglio Nazionale:
ARTICOLO 19
La Conferenza dei Coordinatori Regionali
La Conferenza dei Coordinatori Regionali è convocata dal Presidente Nazionale e ha il compito di indicare l’organizzazione delle attività da coordinare a livello regionale, sentite le necessità di ogni Regione, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale e sentito il Coordinatore Nazionale. È presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta dal Coordinatore Nazionale, dai Coordinatori Interregionali, dai Coordinatori Regionali, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Presidente Nazionale nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l’attività.
Le convocazioni devono pervenire, per posta elettronica certificata, fax o o altro strumento telematico equipollente almeno 15 giorni prima della data fissata per la Conferenza.
ARTICOLO 20
Presidente e Vice Presidenti Nazionale e Presidente Onorario
Il Presidente Nazionale:
Ha la legale rappresentanza dell’Associazione Nazionale, ne firma gli atti, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale che presiede; il Consiglio Nazionale determina il suo rimborso annuale.
Nomina:
Sentito il parere non vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale può, in caso di eccezionale gravità, motivando, sospendere dalle funzioni tutti coloro che ricoprano cariche nell’Associazione, con esclusione dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. La sospensione deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla decisione, al Collegio Nazionale dei Probiviri, per gli adempimenti conseguenti, pena la decadenza del provvedimento.
Il Presidente Nazionale non può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative.
Il Vice Presidente Vicario Nazionale:
Sostituisce il Presidente unicamente in caso di impedimento, sospensione o dimissioni dello stesso. Può svolgere altre funzioni per delega del Presidente.
Il Presidente Nazionale Onorario:
La qualifica di “Presidente Nazionale Onorario”, viene conferita, automaticamente, a tutti i Presidenti Nazionali uscenti che restano iscritti all'associazione.
ARTICOLO 21
Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale cura l’organizzazione generale dell’Associazione. Allo stesso compete l’espulsione degli associati, per la perdita dei requisiti di cui agli art. 4 e 5; rilascia, inoltre, parere favorevole ai bilanci annuali, predisposti dal Tesoriere Nazionale, su indicazione del Presidente Nazionale.
Il Segretario è tenuto a presentare il bilancio consuntivo annuale al Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Il Segretario Nazionale non può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative, ad eccezione delle deroghe temporanee, concesse nell’atto costitutivo dell’associazione.
Il Segretario Nazionale nomina il responsabile dell’ufficio stampa dell’Associazione e i componenti dello sportello a tutela del condomino. Lo stesso può nominare un coadiutore, qualora lo richiedano le esigenze della segreteria nazionale.
ARTICOLO 22
Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere Nazionale sovrintende alla gestione finanziaria in conformità al bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Nazionale. Lo stesso ha la legale rappresentanza dell’Associazione, per l’apertura di conti correnti bancari, intestati all’Associazione e ne cura la gestione ordinaria. Tiene e cura la contabilità dell’associazione e provvede agli adempimenti fiscali, previsti dalla legge.
Non può effettuare spese diverse, da quelle correnti ordinarie senza il consenso del Presidente Nazionale, che ha sempre la responsabilità della conduzione della Tesoreria Nazionale.
È compito della Tesoreria Nazionale aprire un conto rubricato con duplice intestazione a firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.
Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio annuale e lo sottopone al parere favorevole del Segretario Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno.
È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Il Tesoriere Nazionale può ricoprire in seno all’Associazione altre cariche associative.
ARTICOLO 23
Giunta Esecutiva Nazionale
La Giunta Esecutiva Nazionale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione. È composta da:
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale che ne fissa l’ordine del giorno.
Le deliberazioni della Giunta Nazionale sono valide quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforme che consentano l’identificazione dei partecipanti e la registrazione della seduta.
Il Presidente Nazionale può convocare l’Ufficio di Presidenza per attività di consultazione ed indirizzo per le sue decisioni. Dell’Ufficio di Presidenza fanno parte tutti i componenti della Giunta Esecutiva ad eccezione dei Coordinatori Regionali.
Spetta alla Giunta Esecutiva Nazionale attuare l’indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale.
ARTICOLO 24
Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Fra gli effettivi stessi il Collegio elegge il Presidente ed un Vice Presidente.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono eletti dal Congresso Nazionale fra Associati Ordinari o Praticanti ed in numero non superiore a due, anche fra persone estranee all’Associazione, purché magistrati, docenti universitari in materie giuridiche o liberi professionisti ordinistici e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti fra i componenti con votazione a maggioranza semplice.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta di esaminare e giudicare sulle seguenti materie:
Esso è inoltre investito dell’interpretazione del presente Statuto e delle norme deontologiche.
Il Collegio giudica altresì sulla revoca del Presidente Nazionale, provvedendo, provvisoriamente, alla sospensione del medesimo dalle funzioni, a seguito di deferimento dei due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale.
È sempre collegio unico per tutti gli interessati che lo richiedono e quando si debba giudicare un Presidente Nazionale od un Coordinatore Territoriale anche per fatti non attinenti alle loro cariche. Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri applicare le seguenti sanzioni a carico degli Associati con cariche associative di qualunque tipo e livello:
Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento di denuncia, esposto o simili notizie, costituirà un collegio giudicante composto di cinque membri che provvederà alla relativa istruttoria, terminata la quale deciderà a maggioranza.
La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili.
Tale giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell’Art. 806 c.p.c.
Nessun provvedimento può essere adottato, nei confronti di un Associato se, lo stesso, non è stato invitato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec o altro strumento telematico equipollente, a presentare proprie memorie difensive, entro i 30 giorni precedenti la riunione dei Probiviri, per la discussione.
ARTICOLO 25
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente, e da tre componenti supplenti. Deve riunirsi almeno una volta all’anno e ad esso spetta controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.
La relazione del Collegio deve essere portata a conoscenza per iscritto a tutti i Consiglieri Nazionali unitamente ai bilanci.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 26
Comitato Tecnico Scientifico Nazionale
Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha la funzione, in via esclusiva, di sviluppare, ampliare e diffondere fra i revisori la cultura delle materie che riguardano la professione, proponendo adeguati piani di studi patrocinando, accreditando ed agevolando corsi di formazione e specializzazione professionale, nonché la formazione dei docenti, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale, come previsto all’Art. 2.
Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.
Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi.
Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.
Si tratta di un Comitato Tecnico Scientifico adottato in forma indiretta e tutti i rispettivi componenti sono indennizzati per l’attività svolta.
ARTICOLO 27
Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale sovraintende ai coordinamenti interregionali e riferisce al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale.
Coadiuva l’ufficio del Presidente Nazionale e quello del Segretario Nazionale.
Riceve e raccoglie le comunicazioni dei coordinatori interregionali ed è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte dei Coordinatori Interregionali.
Rimette al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai coordinamenti territoriali.
ARTICOLO 28
Coordinatore Interregionale
Il Coordinatore Interregionale sovraintende ai coordinamenti regionali e riferisce al Coordinatore Nazionale.
Riceve e raccoglie le comunicazioni dei Coordinatori Regionali ed è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte dei Coordinatori Regionali.
Rimette al Coordinatore Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai coordinamenti territoriali.
ARTICOLO 29
Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale coordina i soci regionali e riferisce al Coordinatore Interregionale.
Il Coordinatore Regionale è garante dell’osservanza del presente Statuto da parte degli Associati della o delle Regioni che gli sono state assegnate.
In particolare vigila sull’osservanza del divieto di svolgere alcuna attività di natura commerciale o avente fine di lucro, a livello regionale, per il mezzo dei simboli, marchi, denominazioni o altri elementi distintivi dell’associazione e rimette al Coordinatore Interregionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dai soci del territorio.
Convoca assemblea regionale per designare i componenti del Consiglio Nazionale.
RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO 30
Responsabilità degli Associati
Ferma restando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 38 del codice civile, per quanto concerne, invece, le obbligazioni assunte senza autorizzazione scritta di chi ne ha la competenza, risponde, esclusivamente e interamente, colui che le ha assunte.
All’infuori di tale ipotesi, all’Associato non potrà essere imposto alcun obbligo associativo se non quello del pagamento delle quote associative annuali.
TITOLO IV
NORME GENERALI E REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
ARTICOLO 31
Durata delle Cariche Associative, Compensi e Rimborsi spese
Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni salvo diverse disposizioni di legge.
Al fine di garantire omogeneità e semplicità organizzativa, gli Organi Territoriali, anche qualora il quadriennio di durata in carica non dovesse coincidere con quello degli Organi Nazionali, dovranno essere rinnovati prima della convocazione del Congresso Ordinario.
Coloro che abbiano sostituito nel corso dell’anno un componente di un organo associativo prima della scadenza del suo mandato, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale sono subentrati.
Le elezioni avvengono sempre con voto palese.
Le cariche associative sono gratuite, salve le deroghe di questo Statuto.
E’ ammesso un compenso solo se preventivamente deliberato. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute.
Rispetto alla medesima carica elettiva non è ammesso – e nel caso è da ritenersi nullo - il terzo mandato consecutivo in capo al medesimo associato.
Sono esclusi, dal limite di cui sopra, le cariche relative al Comitato Tecnico Scientifico, al Collegio Nazionale dei Probiviri e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 32
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Gli Associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve essere avviato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.
ARTICOLO 33
SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono:
Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’Associazione.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 34
Privacy
Ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, è fatto divieto a tutti gli Associati, di fornire a terzi estranei all’Associazione i nominativi e gli indirizzi degli Associati, salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi. L’inosservanza di tale divieto comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri. In caso di perdita della qualità di associato, l’inadempiente sarà passibile delle sanzioni previste a norma di legge.
In aderenze alle normative vigenti, sono consentite e si intendono autorizzate le pubblicazioni sul sito internet dell’associazione i nominativi degli iscritti.
ARTICOLO 35
Scioglimento dell’Associazione
Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina i liquidatori, stabilendone i poteri e adotta, altresì, le decisioni, relative alla destinazione delle risorse del fondo comune, in conformità alle norme vigenti. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad associazioni aventi le stesse finalità.
ARTICOLO 36
Codice Etico
Gli obblighi deontologici degli Associati sono disciplinati dal codice etico che regola i rapporti fra gli Associati RCCF, fra gli Associati RCCF e gli Organi dell’Associazione tutta, fra gli Associati RCCF e i terzi. La condotta degli Associati, secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E’ demandata al Consiglio Nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli Associati si dovranno attenere.
ARTICOLO 37
Altre norme finali
L’iscrizione all’Associazione è consentita esclusivamente presso il Coordinamento Regionale competente, in relazione al domicilio professionale dell’iscritto.
Entro un anno dalla costituzione della summenzionata Associazione, ciascun associato fondatore, a pena di decadenza dalla qualità di socio, deve provare di esser in possesso della certificazione UNI di riferimento per i revisori condominiali.
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