Associazione professionale presente:
- nel Registro dei Rappresentanti di Interesse della Camera dei Deputati;
- nel Registro dei Portatori di Interesse del MIMIT;
- nella II sezione dell'Elenco Ministeriale MIMIT, tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.
"Lex, scientia et conscientia."
Associazione professionale costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in G.U. n. 22 del 26/01/2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
ARTICOLO 1 - SEDE LEGALE
La sede legale è in Manduria (TA), Piazza Anna Frank 4.
ARTICOLO 2 -FORMAZIONE
La formazione continua e periodica degli associati è attestata dal Segretario Nazionale.
Le ore annuali di formazione continua obbligatorie sono stabilite con provvedimento del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di concerto con il Presidente Nazionale che ne emana apposito provvedimento e, comunque, nel minimo di 15 ore.
La formazione continua è erogata a livello centrale a cura della Sede Nazionale, anche attraverso strumenti telematici come la videoconferenza attiva, e-learning e collaborazioni con Enti Universitari e Istituti Superiori di secondo grado.
La formazione iniziale è organizzata a livello territoriale a cura del Coordinatore Regionale. Resta fermo l’obbligo di conformarsi alle istruzioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale e al relativo provvedimento del Presidente Nazionale. I formatori impiegati a livello regionale devono comunque risultare muniti di provvedimento di ammissione da parte del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
Tutte le prove di idoneità sono sostenute davanti ad una Commissione Regionale composta da tre membri:
Si precisa che sia la formazione iniziale che continua terranno conto delle prescrizioni normative di riferimento e delle previsioni di cui alle norme di certificazione professionali UNI.
Gli strumenti predisposti per l'accertamento della frequenza sono il registro presenze per i corsi in aula, l'accesso con credenziali e password per la formazione a distanza e la registrazione al registro telematico con riconoscimento visivo in webcam per la videoconferenza.
ARTICOLO 3 - ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione sebbene indirizzate alla Segreteria Generale Nazionale, sono da presentarsi alla sede del Coordinatore Regionale ove costituito, utilizzando l’apposita modulistica adottata dalla Giunta Nazionale Esecutiva.
La sede Regionale, verificata la completezza della documentazione richiesta, entro 30 gg. dal ricevimento inoltra la domanda alla Segreteria Generale Nazionale che ne interessa il Segretario Nazionale per quanto di sua competenza.
ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE
Di ogni decisione assunta da qualsiasi organo associativo è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso entro 10 giorni a tutti i componenti dell’organo deliberante, sia presenti che assenti, a cura del rispettivo Segretario competente.
Ogni Organo di rango inferiore trasmette copia del verbale, negli stessi termini al Coordinatore Interregionale, al Coordinatore Nazionale e al Segretario Nazionale.
Tutte le convocazioni vanno inoltrate almeno 20 giorni prima della prima seduta, salvo i casi di comprovata urgenza, a mezzo pec o casella di posta elettronica istituzionale o strumenti telematici equipollenti
ARTICOLO 5 - IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso ordinario viene convocato, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre, dal Presidente Nazionale mediante avviso per raccomandata, PEC o mezzi equipollenti, inviato agli aventi diritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. La data del Congresso dovrà essere pubblicata sul sito internet nazionale in area riservata e sulla eventuale Rivista Nazionale almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve essere effettuata sulla base dei dati che risultano alla Segreteria Generale Nazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla celebrazione del congresso e comunque aggiornati al 30 settembre precedente in ragione della nomina dei delegati.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo di celebrazione del Congresso, la data, l’ora e l’ordine del giorno. In caso si debba procedere alla elezione del Presidente, l’avviso di convocazione dovrà contenere i nominativi dei Candidati e l’indicazione del programma del Presidente, il cui testo sarà separatamente inviato per email o pubblicato sul sito in area riservata. In previsione del Congresso Ordinario a decorrere dal 1° gennaio dell’anno del Congresso i Coordinatori Regionali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e la nomina dei delegati al Congresso e trasmettere alla Segreteria Generale Nazionale il relativo verbale entro il 30 aprile dell’anno della celebrazione del Congresso con la sola deroga transitoria per anno di costituzione. Decorsi inutilmente tali termini, il Coordinamento Regionale è sottoposto a commissariamento come da art. 28 dello Statuto.
La Verifica Poteri di avvenuta costituzione è effettuata da una Commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale. È presieduta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza, dal Tesoriere Nazionale. La commissione verificherà, all’apertura dei lavori, i delegati aventi diritto in relazione agli elenchi forniti dal Segretario Nazionale, suddivisi per regioni. Il Presidente della commissione comunicano al Presidente Nazionale il numero degli aventi diritto ed il numero dei presenti. Il Presidente Nazionale verifica la validità e la sussistenza del quorum e dichiara aperto il Congresso.
La modalità di voto è sempre palese. La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. I verbali del Congresso devono essere conservati in forma cartacea e/o elettronica e costituiscono il fascicolo del Congresso. Il verbale deve essere pubblicato entro 60 giorni nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.
In caso di mancato raggiungimento del quorum per l’elezione del Presidente e del Tesoriere, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.
ARTICOLO 6 - CONSIGLIO NAZIONALE
La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, PEC o mezzi equipollenti, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e devono essere convocate rispettivamente entro il 15 maggio ed il 15 novembre. È demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze degli aventi diritto. Il Consiglio nomina gli scrutatori.
La modalità di voto è sempre palese. La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. I verbali del Consiglio devono essere conservati in forma cartacea e/o elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio. Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.
Il Presidente può proporre al Consiglio e alla Giunta l’istituzione e la composizione di specifiche commissioni consultive.
Il Segretario trasmette ai Consiglieri, a mezzo posta elettronica, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza avvalendosi anche di collaboratori. Ogni semestre invia alla Giunta una relazione in merito alle attività di propria competenza. Acquisisce dalle Sedi Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la Sede Nazionale. Vigila sulle convocazioni delle Assemblee Regionali ed acquisisce i verbali, riferendone al Presidente Nazionale. Segnala alle Sedi Regionali: - le variazioni del numero degli iscritti in riferimento alle nomine Associative; - i nominativi degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa; - i crediti formativi acquisiti dagli Associati. Cura la pubblicazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento sugli Organi ufficiali di informazione. Il Tesoriere verifica la disponibilità economica, per ciascun capitolo di spesa, in occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale. Invia ogni semestre alla Giunta la situazione finanziaria dell’esercizio. Trasmette al Segretario Nazionale, entro il 15 maggio di ogni anno, i nominativi degli Associati che risultano morosi. Può richiedere ai consigli territoriali l’organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i tesorieri di livello inferiore.
ARTICOLO 7 - GIUNTA NAZIONALE
Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, predisposti dal Tesoriere Nazionale prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale. I Direttori e gli eventuali comitati di redazione sono responsabili degli organi di informazione. La Giunta discute le relazioni semestrali del Segretario e del Tesoriere sull’andamento dell’Associazione. Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto: a) il Direttore Responsabile della Rivista; b) l’eventuale delegato del presidente per i rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere; c) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato. Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta. Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 120 giorni, mese di agosto escluso, sulla base di un calendario annuale. In caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa dandone informazione alla prima riunione del Consiglio Nazionale. L’avviso di convocazione ai componenti di Giunta deve essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Il verbale viene inviato ai Componenti. Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.
La Giunta nazionale Esecutiva delibera ed assegna tra gli associati apposite deleghe che, a titolo non esaustivo, così si elencano:
Le attribuzioni assegnate ad ogni delegato sono stabilite con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante del Segretario Nazionale.
Può nominare, anche tra non iscritti all’associazione:
ARTICOLO 8 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Presidente Nazionale dell’associazione convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano, a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice Presidente Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso. In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. Il Collegio può dotarsi, con delibera a maggioranza, di Regolamento che dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale. Le riunioni sono convocate dal Presidente. L’avviso di convocazione della riunione del Collegio deve essere inviato almeno 20 giorni prima mediante PEC o mezzo equipollente. Il Presidente, ad ogni seduta, nomina il Segretario che dovrà redigere il verbale.
ARTICOLO 9 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio deve:
Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere posti a disposizione della Giunta.
ARTICOLO 10 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico può essere anche di tipo indiretto.
Sono remunerati soltanto le docenze, come da regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Tutti i relativi componenti sono nominati dal Presidente Nazionale entro 60 gg. dal suo insediamento, su indicazione del Presidente del Comitato stesso.
La durata dei corsi di formazione professionale, sia inziali che di aggiornamento e specializzazione, è determinata dal Presidente del Comitato sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale.
ARTICOLO 11 - ORGANI DI INFORMAZIONE
Gli Organi di informazione sono: Rivista, sito Internet e Social Network. Il Presidente Nazionale è il Direttore Editoriale che nomina il Direttore Responsabile. Spetta al Direttore Responsabile la responsabilità insindacabile della gestione del sito internet e dei social network. Spetta a lui emanare apposita circolare vincolante per tutti gli associati per la regolamentazione delle iniziative private, sentito il parere del Presidente Nazionale.
Il Direttore Responsabile della Rivista riferisce al Presidente Nazionale in merito alla sua attività. Può essere elaborato un articolato regolamento interno che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale Esecutiva.
ARTICOLO 12 - COORDINATORI REGIONALI E CONFERENZA
Il Coordinatore Regionale convoca l’assemblea della rispettiva regione a scopo di coordinamento e programmazione e ne riferisce al Presidente Nazionale.
La convocazione non segue procedure rigide né formali, purché documentate.
La conferenza dei Coordinatori regionali è convocata dal Presidente Nazionale e/o dal Coordinatore Nazionale a scopo di coordinamento e programmazione, senza procedure rigide né formali, purché documentate.
ARTICOLO 13 - COORDINAMENTI REGIONALI
I Coordinamenti Regionali non hanno autonomia giuridica ed economica e dipendenza funzionale dagli organi sociali sovraordinati sulle attività politiche e formative.
Tutti gli atti degli organi regionali sono trasmessi, entro 10 giorni dall’emanazione, al Coordinatore Interregionale, al Coordinatore Nazionale e alla Segreteria Generale Nazionale. Tutte le espressioni di voto sono sempre palesi.
ARTICOLO 14 - UTILIZZO DEL MARCHIO R.C.C.F., EVENTI E PATROCINI.
L’utilizzo del marchio esteso R.C.C.F. e del logo tondo sono così consentiti:
Il logo tondo R.C.C.F. è da usarsi su materiale cartaceo di rappresentanza o professionale.
Il logo esteso R.C.C.F. è utilizzato sui siti web e sulle locandine di eventi e/o convegni e simili.
Il logo tondo R.C.C.F. numero di iscrizione da utilizzarsi a mo’ di gruppo firma degli atti prodotti dagli associati nell’esercizio della rispettiva attività professionale è rilasciato dalla Segreteria Generale operativa, sentito il parere vincolante del Segretario Nazionale.
L’utilizzo del marchio esteso e del logo tondo R.C.C.F. non sono consentiti in eventi non afferenti gli scopi associativi ed è comunque escluso l’uso a scopo di lucro.
È consentito l’uso negli eventi direttamente organizzati dagli organi istituzionali di R.C.C.F.
L’associazione del marchio e del logo tondo R.C.C.F. ad eventi di organizzazione altrui – sempre che siano riconducibili agli scopi associativi - deve essere preventivamente autorizzata dal Coordinatore Regionale per quelli locali e dal Coordinatore Nazionale per eventi interregionali, nazionali ed esteri. Ogni evento o convegno locale deve essere preventivamente autorizzato, nei suoi contenuti, relatori ed ospiti inclusi, dal Coordinatore Regionale che verifica la rispondenza agli scopi associativi.
Ad ogni evento o convegno interregionale, nazionale od estero, sovraintende il Segretario Nazionale.
Il rilascio di patrocini da parte di R.C.C.F. spetta esclusivamente al Segretario Nazionale, sentito il Presidente Nazionale.
ARTICOLO 15 - REGISTRO ISCRITTI
La Segreteria Generale Nazionale operativa tiene e cura i registri degli iscritti. Ad ogni associato è assegnato un numero cronologico di iscrizione.
Il registro è unico ma indica l’idoneità dell’associato alle diverse sezioni (ordinari - praticanti). Il registro contiene, per ogni iscritto, i seguenti dati:
Il registro è aggiornato mensilmente dietro autorizzazione del Segretario Nazionale e ne viene trasmessa copia al Presidente Nazionale, ai Coordinatori Regionali.
Per ogni iscritto è tenuta e curata una apposita “scheda formazione” contenete tutti i dati relativi ai corsi a cui ha partecipato, con data e luogo/modalità di erogazione, titolo.
Tutti i diritti riservati © 2025 RCCF